D.L. 87/2018, denominato Decreto Dignità, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore sabato 14/07/2018 – entro 60 gg la conversione in Legge con possibilità di modifiche.
Il Decreto prevede, tra l’altro rilevanti modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato, alla somministrazione di lavoro e aumento delle indennità in caso di licenziamento illegittimo.
Sinteticamente riportiamo quanto segue:
Apposizione del termine e durata massima.
- Non superiore a 12 mesi (anziché gli attuali 36). In tal caso il contratto potrà essere acausale, cioè senza indicare la causa/esigenza per cui si assume il lavoratore;
- non superiore a 24 mesi ma solo in presenza di specifiche causali;
- si deve sempre fare riferimento al C.C.N.L. applicato (per eventuali specifiche disposizioni) e vengono escluse le attività stagionali;
- la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di successione di contratti, non può superare i 24 mesi (anziché gli attuali 36);
- in caso di rinnovo, vanno indicate le cause/esigenze per cui si assume;
- in caso di proroga dello stesso rapporto, l’indicazione della causa/esigenza è necessaria solo se si superano i 12 mesi.
Proroghe e rinnovi.
Il contratto può essere rinnovato solo in presenza di:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee alla normale attività e per sostituzione di lavoratori assenti;
- esigenze connesse a incrementi temporanei non programmabili nella normale attività aziendale.
- Proroghe solo se il contratto iniziale è inferiore ai 24 mesi (anziché gli attuali 36) e comunque per un massimo di 4 volte (anziché le attuali 5).
Incremento contribuzione addizionale del contratto a termine.
- Incremento contributivo + 1.40% (come attualmente)
- Incremento contributivo + 0.50% ogni volta, per ogni rinnovo dopo i 12 mesi.
Indennità di licenziamento.
- Incremento delle somme che l’azienda dovrà riconoscere al lavoratore in caso di procedimento espulsivo (licenziamento) senza i necessari estremi.
- Non inferiore a 6 (anziché le attuali 4) e non superiore a 36 (anziché le attuali 24) mensilità.
Somministrazione.
- E’ soggetta alla disciplina prevista per contratto a tempo determinato come modificato dal Decreto Dignità in tema di durata massima, causali, proroghe, rinnovi e maggiorazioni contributive (incremento del costo del lavoro).
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.