Legge n. 96/2018 di conversione, con modificazioni, del D.L. 87/2018, denominato Decreto Dignità, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore il 12/08/2018.

 

La Legge prevede, tra l’altro rilevanti modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato, alla somministrazione di lavoro e aumento delle indennità in caso di licenziamento illegittimo.

Sinteticamente riportiamo quanto segue:

 

Tali disposizioni si applicano

  • ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del Decreto (avvenuta il 14 luglio 2018) nonché
  • ai rinnovi ed alle proroghe intervenute successivamente alla data del 31 ottobre 2018.

 

Dall’evoluzione del D.L n. 87/2018 d.d. 14 luglio 2018 in fase di conversione ad opera della L. 96/2018 entrata in vigore il 12 agosto 2018, emerge il cosiddetto periodo transitorio durante il quale è necessario individuare quale specifica disciplina si dovrà applicare alle proroghe ed ai rinnovi effettuati nel suddetto periodo temporale. Tale valutazione verrà effettuata dallo Studio per ogni singolo caso.

 

Apposizione del termine e durata massima.

  • Non superiore a 12 mesi (anziché gli attuali 36). In tal caso il contratto potrà essere acausale, cioè senza indicare la causa/esigenza per cui si assume il lavoratore;
  • non superiore a 24 mesi ma solo in presenza di specifiche causali;
  • si deve sempre fare riferimento al C.C.N.L. applicato (per eventuali specifiche disposizioni) e vengono escluse le attività stagionali;
  • la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di successione di contratti, non può superare i 24 mesi (anziché gli attuali 36);
  • fino a 12 mesi acausale, oltre e fino a 24 mesi vanno indicate le cause/esigenze specifiche per cui si assume;
  • qualora il suddetto limite di 24 mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento;
  • in caso di proroga dello stesso rapporto, l’indicazione della causa/esigenza è necessaria solo se si superano i 12 mesi, ma tale disciplina riguarderà le proroghe e i rinnovi intervenuti dopo il 31 ottobre 2018.

 

Proroghe e rinnovi.

Il contratto può essere rinnovato solo in presenza di:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee alla normale attività e per sostituzione di lavoratori assenti;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei non programmabili nella normale attività aziendale.
  • Proroghe solo se il contratto iniziale è inferiore ai 24 mesi (anziché gli attuali 36) e comunque per un massimo di 4 volte (anziché le attuali 5).

 

Incremento contribuzione addizionale del contratto a termine.

  • Incremento contributivo +1.40% (come attualmente)
  • Incremento contributivo +0.50% ogni volta, per ogni rinnovo a tempo determinato, anche in somministrazione.

 

Indennità di licenziamento.

  • Incremento delle somme che l’azienda dovrà riconoscere al lavoratore in caso di procedimento espulsivo (licenziamento) senza i necessari estremi.
  • Non inferiore a 6 (anziché le attuali 4) e non superiore a 36 (anziché le attuali 24) mensilità.

 

Somministrazione.

  • È soggetta alla disciplina prevista per contratto a tempo determinato come modificato dal Decreto Dignità in tema di durata massima, causali, proroghe, rinnovi e maggiorazioni contributive (incremento del costo del lavoro).

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

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