Con la presente Vi comunichiamo che a fronte dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 anche i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private potranno beneficiare dell’indennità di 600 euro prevista per il mese di marzo 2020.
Nello specifico, l’indennità di 600 euro è riconosciuta ai soggetti indicati in calce alla presente circolare.
Le domande dovranno essere presentate dal 1°aprile 2020 con autodichiarazione del professionista attestante il possesso dei requisiti richiesti.
Per qualsiasi informazione riguardante la procedura per l’attivazione della domanda suddetta, attivarsi personalmente o rivolgersi al proprio commercialista.
Si propone, di seguito, una tabella di sintesi dei lavoratori che possono accedere al beneficio in esame.
Spettanza indennità 600 euro | |
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Liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23.02.2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23.02.2020, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie | Sì |
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata | Sì |
Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020 | Sì |
Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo | Sì |
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020 | Sì |
Rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, già in essere alla data del 23.02.2020 | Sì, l’indennità è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A. |
Lavoratori autonomi e liberi professionisti non in regola con i versamenti contributivi, ma in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma | Sì, ad oggi nessuna disposizione del D.L. 18/2020 prevede, tra i requisiti per beneficiare dell’indennità, la regolarità contributiva. Il decreto firmato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e della finanza, dedicato agli iscritti alle Casse private, invece, riserva l’indennità a coloro che abbiano adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019. |
Soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l’attività in forma societaria) | Sì, come chiarito dalle Faq del Mef, l’indennità spetta se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell’Inps |
Agenti di commercio che, oltre all’iscrizione alle gestioni speciali Ago, hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, come l’Enasarco | Sì, gli agenti hanno diritto di beneficiare dell’indennità di 600 euro prevista dall’articolo 28 D.L. 18/2020 (sul punto si segnala una modifica delle Faq pubblicate dal Mef). Si sottolinea che gli agenti iscritti all’Enasarco hanno diritto accedere anche al fondo per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. I due benefici sono però tra loro alternativi e non cumulabili. |
Badanti e colf | Attualmente non è prevista alcuna indennità a favore di badanti e colf. Nelle Faq del Mef è tuttavia stato precisato che “la situazione di colf e badanti è attualmente in considerazione, in vista di un loro inserimento tra i beneficiari del Fondo residuale previsto nell‘articolo 44”. |
Lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro | Sì, le domande potranno essere presentate dal 1° aprile 2020 ai singoli enti di previdenza. È necessario che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019. |
Lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro | Sì, la domanda può essere presentata all’ente di previdenza, a condizione che la partita Iva sia stata chiusa nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020 ovvero sia stata subita una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019. |
Non si esclude l’estensione dell’indennità ad altre categorie di lavoratori, facendo ricorso al fondo di ultima istanza previsto dall’articolo 44 D.L. 18/2020. Allo studio ci sono misure per sostenere, tra gli altri, anche i lavoratori con contratti a termine in scadenza.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.