Il decreto legge n. 127/2021 introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato e pubblico mediante l’estensione dell’ambito applicativo del Green Pass.

Il decreto presenta alcune criticità interpretative e si provvederà a inviare ulteriori integrazioni e precisazioni non appena vi saranno i necessari chiarimenti.

Di seguito la disciplina:

  1. i datori di lavoro privati devono assicurare il rispetto delle prescrizioni del decreto;
  2. nel periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza dovuto al COVID-19, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde – Green Pass;
  3. la disposizione del punto precedente si applica anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Quindi, ad esempio, anche il professionista che accede al luogo di lavoro, l’amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, ecc., devono essere in possesso del Green Pass;
  4. nell’ambito degli obblighi e delle funzioni di datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, dovrà definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori. Nonostante la normativa preveda la possibilità dei controlli a campione, il nostro Studio consiglia di fare una verifica del possesso del Green Pass a tutti i lavoratori prima dell’accesso ai luoghi di lavoro. A tal fine si potrà procedere sia con l’acquisizione del certificato in forma cartacea e sia utilizzando l’app da scaricare:
    1. per Android https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US
    2. per iOS https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117.

Il soggetto dedicato a svolgere i controlli, può essere il titolare datore di lavoro oppure un delegato, in allegato l’atto formale da predisporre per delegare un collaboratore a svolgere tale attività di verifica unitamente all’informativa privacy. È consigliabile, al fine di evitare sanzioni, di redigere un registro delle verifiche effettuate, datato e firmato dal soggetto incaricato del controllo;

  1. nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso del Green Pass o siano privi dello stesso al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
  2. per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. Data la normativa complessa, se necessario, chiariremo i dettagli direttamente al telefono o in presenza;
  3. è pertanto possibile per le aziende con meno di 15 dipendenti, sostituire temporaneamente il lavoratore privo della certificazione verde, stipulando un contratto a tempo determinato per sostituzione anche se di durata molto limitata;
  4. l’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva;
  5. ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative per accertare il possesso da parte dei lavoratori del Green Pass entro il 15 ottobre si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva;
  6.  le sanzioni possono essere accertate dai tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto previa comunicazione da parte del datore di lavoro al Servizio Lavoro.

NB. Si specifica che saranno sottoposti a verifica i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa, di formazione o volontariato presso un datore di lavoro. Non è previsto il controllo per clienti, fornitori e/o altri. E’ fatto divieto richiedere al lavoratore copia della certificazione, fotografarla o fotocopiarla come anche chiedere la data di validità del Green Pass.

Ricordiamo che nelle professioni di tipo sanitario è d’obbligo la prassi vaccinale come ad esempio per le assistenti alla poltrona degli studi odontoiatrici mentre per le segretarie è sufficiente il Green Pass.

Per ulteriori chiarimenti preghiamo di contattare telefonicamente il nostro Studio oppure rivolgersi al proprio consulente per la sicurezza.

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Cordiali saluti

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