Oggetto: nuove disposizioni sul collocamento obbligatorio D. Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015 e D. Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016.
In caso di mancata assunzione di disabili con l’entrata in vigore dei decreti correttivi del Job Act viene previsto l’aumento della sanzione amministrativa applicabile. |
CATEGORIA DI SOGGETTI INTERESSATI
- Invalidi civili: persone in età lavorativa affette da minorazioni, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
- Invalidi del lavoro: persone invalide a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale con invalidità superiore al 33%.
- Non vedenti
- Sordi
- Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio.
- Persone con capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, le quali percepiscono l’assegno ordinario di invalidità e si trovano già nelle condizioni psicofisiche accertate dall’Inps. (novità introdotta dal 24 settembre 2015 D. Lgs n. 151/2015).
DATORI DI LAVORO OBBLIGATI
I datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti:
- dai 15 ai 35 l’assunzione di un lavoratore disabile scatta nel caso di nuova assunzione (quindi quando i dipendenti salgono a sedici) e il datore di lavoro ha tempo dodici mesi dal momento in cui si è instaurato il nuovo rapporto per adempiere all’obbligo;
- dai 36 ai 50 devono assumere due disabili;
- oltre i 50, devono riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.
ATTENZIONE: a partire dal 01/01/2017 i datori di lavoro che occupano dai 15 ai 35 dipendenti sono obbligati ad assumere un lavoratore disabile, al di là della volontà di procedere a nuove assunzioni. |
COMPUTABILITÀ NELLA QUOTA D’OBBLIGO DEL PERSONALE NON ASSUNTO OBBLIGATORIAMENTE
Nella quota di riserva prevista dalla norma, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 185 del 24 settembre 2016, devono essere computati nell’aliquota i lavoratori già disabili prima dell’assunzione (ma non assunti per il tramite del collocamento obbligatorio) con una percentuale di riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.
ESCLUSIONI ED ESONERI
I datori di lavoro privati che occupano addetti impiegati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo delle quote riserva al prezzo del pagamento di un contributo giornaliero di € 30,64 per ciascun disabile non assunto.
INCENTIVI PER L’INSERIMENTO DEI DISABILI
A partire dal 1° gennaio 2016 non saranno più le Regioni ad erogare i benefici ma direttamente l’Inps. L’agevolazione per l’assunzione a tempo indeterminato di disabili è modulata in base alla percentuale di disabilità del soggetto e va valutata di volta in volta:
- disabile con riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79%: agevolazione pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi;
- disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%: agevolazione pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi;
- lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione superiore al 45%: agevolazione pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per massimo 60 mesi. In questo caso se l’assunzione avviene con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, il beneficio viene riconosciuto per tutta la durata del contratto.
SANZIONE
Il datore di lavoro che non ottempera, per cause a lui imputabili, agli obblighi di assunzione è soggetto ad una sanzione amministrativa pari a € 153,20 per ogni giorno e per ogni lavoratore non assunto. Per completezza ricordiamo che la sanzione in precedenza era fissata in € 62,77 giornalieri.