Le nuove prestazioni occasionali – caratteristiche, limiti e modalità operative

 

Con la presente informiamo che:

con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 21 giugno 2017, n. 96 viene introdotto nell’ordinamento italiano la disciplina delle c.d. “prestazioni occasionali”, una nuova tipologia contrattuale destinata a riempire almeno parzialmente il vuoto lasciato dai vecchi voucher ma con caratteristiche diverse.

Le tipologie contrattuali introdotte sono di due tipi:

  • PrestO – Prestazioni occasionali per il mondo dell’impresa;
  • Libretto Famiglia – destinate alle persone fisiche (privati cittadini).

 

CARATTERISTICHE COMUNI ALLE DUE TIPOLOGIE.

Le prestazioni rese nell’ambito delle due tipologie devono rispettare i seguenti limiti economici riferiti all’anno civile (1° gennaio -31 dicembre):

  • per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5000 €, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5000 €, con riferimento alla totalità dei lavoratori;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni lavoratore a favore del medesimo utilizzatore a compensi di importo non superiore a 2500 €.

Ulteriore limite d’orario: le prestazioni devono comunque essere limitate al massimo a 280 ore nell’arco di un anno civile.

Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo le disposizioni in materia di orario di lavoro (decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66).

Il prestatore di lavoro occasionale è tutelato sulla base della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81).

I compensi percepiti dal prestatore:

  • non incidono sul suo stato di disoccupazione. Se le prestazioni sono svolte da lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, l’Inps sottrae dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni stesse, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali svolte dal soggetto interessato;
  • sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale;
  • sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

 

 

  Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte dell’utilizzatore:1.     che abbia in corso con il prestatore un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;2.     che abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.3.     che abbia alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (ai fini del calcolo del numero di lavoratori a tempo indeterminato rivolgersi allo Studio).

DI SEGUITO UN RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE E DIFFERENZE TRA LIBRETTO FAMIGLIA E CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE.

PRIMA DI POTER RICORRERE ALLE PESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE E’ NECESSARIO CHE:

  1. IL DATORE DI LAVORO ABBIA PREVENTIVAMENTE ALIMENTATO IL PROPRIO PORTAFOGLIO TELEMATICO, ATTRAVERSO IL VERSAMENTO DELLA PROVVISTA DESTINATA A FINAZIARE L’EROGAZIONE DEL COMPENSO AL PRESTATORE. IL VERSAMENTO PUO’ ESSERE FATTO:
    • A MEZZO DI F24 ELEMENTI IDENTIFICATIVI F24ELIDE O (F24EP PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI);
    • STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO CON ADDEBITO IN C/C OVVERO SU CARTA DI CREDITO/DEBITO, GESTITI ATTRAVERSO LA MODALITA’ DI PAGAMENTO “pagoPA” ACCESSIBILE ESCLUSIVAMENTE DAL SITO DELL’INPS ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLE CREDENZIALI PERSONALI DELL’UTILIZZATORE (PIN INPS).
    • IL LIBRETTO FAMIGLIA E’ ACQUISTABILE ANCHE PRESSO GLI UFFICI POSTALI.

Attenzione: le somme versate per l’alimentazione del portafoglio telematico saranno disponibili per remunerare prestazioni di lavoro occasionale, di norma, entro 7 giorni lavorativi dall’operazione di versamento.

  1. PREVENTIVA REGISTRAZIONE DI UTILIZZATORI E PRESTATORI SUL SITO DELL’INPSà LA REGISTRAZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI I SOGGETTI, COME TUTTI I RELATIVI ADEMPIMENTI INFORMATIVI POSSONO ESSERE SVOLTE:
    • PERSONALMENTE DALL’UTILIZZATORE (DATORE DI LAVORO PRIVATO O TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA IN POSSESSO DEL PIN INPS) O DAL PRESTATORE SEMPRE IN POSSESSO DEL SUO PIN INPS PERSONALE;
    • TRAMITE INTERMEDIARIO (CONSULENTE DEL LAVORO) DOPO ADEGUATA VERIFICA SE GIÀ IN POSSESSO DELLA DELEGA PER OPERARE.
LIBRETTO FAMIGLIA
CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
Chi può utilizzarli: possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionale tramite il libretto famiglia le persone fisiche per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionale rese per:

  • lavori domestici, inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.
Chi può utilizzarli: è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce prestazioni di lavoro occasionale o saltuarie di ridotta entità. Possono farvi ricorso:

  • i professionisti,
  • lavoratori autonomi;
  • imprenditori;
  • associazioni;
  • fondazioni ed altri enti di natura privata;
  • nonché amministrazioni pubbliche (fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica ed esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali specificamente indicate).
Misura economica: Libretto di famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore è fissato in 10 euro lordi utilizzati per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora, al lavoratore resterà un compenso pari a € 8 netti all’ora. Misura economica: è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo stabilito per legge in € 9 euro all’ora (circa € 12,41 lordi) per ogni ora di prestazione lavorativa. ATTENZIONE: l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, pari a € 36,00 netti anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.
Termini e dati per la comunicazione: al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa l’utilizzatore deve comunicare all’istituito, attraverso la piattaforma telematica INPS:

  1. i dati identificativi del prestatore;
  2. il luogo di svolgimento;
  3. il numero dei titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
  4. la durata della prestazione;
  5. l’ambito di svolgimento della prestazione;
  6. altre informazioni per la gestione del rapporto richieste dalla procedura.
Termini e dati per la comunicazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

  1. i dati identificativi del prestatore;
  2. la misura del compenso pattuita;
  3. il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
  4. la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
  5. il settore di impiego del prestatore;
  6. altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
REVOCA DELLA PRESTAZIONE: qualora la prestazione non sia avvenuta per qualsiasi motivo, il committente del contratto di prestazione occasionale deve comunicare all’Inps la revoca della prestazione stessa entro e non oltre le ore 24 del terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione.
L’erogazione del compenso al lavoratore avviene entro il 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione a cura dell’istituto attraverso l’accredito delle somme sul conto corrente bancario intestato o cointestato al lavoratore ovvero su carta di credito dotata di Iban e fornito dallo stesso lavoratore all’atto della registrazione ovvero in mancanza dell’indicazione dei dati bancari attraverso il bonifico bancario domiciliato, che può essere riscosso presso uno degli uffici postali con spesa di incasso pari a € 2,60 carico del prestatore.

REGIME SANZIONATORIO

 SUPERAMENTO DEL LIMITE ECONOMICO O DEL LIMITE DI ORARIO.

La sanzione applicabile sia al contratto di prestazione occasionale che al Libretto famiglia per il superamento da parte dell’utilizzatore del limite economico di € 2500 (compenso erogabile dall’utilizzatore al singolo lavoratore) ovvero del limite di durata della prestazione di 280 ore nell’anno civile consiste nella: trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento.

VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI IMPIEGO DI LAVORATORI IN CORSO O CESSATI DA MENO DI 6 MESI

La violazione di tale divieto costituisce un difetto afferente alla costituzione del rapporto di lavoro il che comporta sia nel caso del contratto di prestazione occasionale che del Libretto famiglia la conversione dello stesso in un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato con applicazione delle relative sanzioni civili ed amministrative.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE.

Qualora nell’ambito del contratto di prestazione occasionale siano violati gli obblighi di preventiva comunicazione all’Inps, ovvero la stessa sia effettuata in ritardo, oppure non contenga tutti gli elementi richiesti, ovvero gli elementi comunicati all’Inps non corrispondano a realtà, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 € 2500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. La medesima sanzione si applica nel caso di ricorso alle prestazioni occasionali da parte di un utilizzatore non abilitato (ad esempio prestazione occasionale richiesta da azienda non ammessa all’utilizzo di tale tipologia contrattuale o che opera nell’esecuzione di appalti di opere o servizi) o con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL’ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni di lavoro occasionale sono soggette alla normativa in materia di riposo giornaliero, di pause e di riposo settimanale e di conseguenza in caso di mancato rispetto degli obblighi alle sanzioni previste dalle normativa in materia di orario di lavoro.

APPLICAZIONE DELLA MAXISANZIONE PER LAVORO NERO

L’ispettorato nazionale del lavoro chiarisce che nell’ipotesi di mancata trasmissione della comunicazione preventiva ovvero di revoca della stessa a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, la mera presenza della registrazione del lavoratore sulla piattaforma predisposta dall’istituto non costituisce elemento sufficiente ad escludere che si tratti di un rapporto “in nero” con l’applicazione della relativa sanzione.

La maxi sanzione per lavoro nero è esclusa applicandosi esclusivamente la sanzione amministrativa pecuniaria qualora siano presente contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • la prestazione sia comunque possibile in quanto non sono stati superati i limiti economici e temporali previsti dalla norma;
  • la prestazione possa comunque considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestiste.

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

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