Il Decreto Aiuti (D.L. 50 del 17/05/2022) introduce una indennità una tantum di 200,00 € da riconoscere a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 a titolo di misura di sostegno dei consumatori.

Tale indennità sarà erogata in via automatica purché i dipendenti abbiano beneficiato almeno per un mese, nel primo quadrimestre 2022, della riduzione dello 0,80% e che vi sia dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici, trattamenti di accompagnamento alla pensione, assegno per invalidi, e che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza (in allegato alla presente informativa).

Tale dichiarazione andrà debitamente sottoscritta dal lavoratore e riconsegnata allo Studio in tempo utile per l’elaborazione del cedolino paga di riferimento.

L’indennità non è cedibile né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

Si tratta di un importo che aumenta direttamente il netto in busta del lavoratore.

Per i dipendenti cessati prima dell’erogazione a luglio 2022 o assunti successivamente al mese di aprile 2022 bisogna attendere ulteriori istruzioni INPS.

Il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell’erogazione dell’indennità una tantum sarà compensato attraverso la denuncia UniEmens secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS.


L’INPS riconoscerà l’indennità una tantum di 200,00 €:

  • direttamente (ai titolari di pensione, percettori di NASpi e reddito di cittadinanza);
  • previa domanda dell’interessato (ai lavoratori domestici, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittente/chiamata ecc.

Cordiali saluti

Categorie: Informative