D.L. 87/2018, denominato Decreto Dignità, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore sabato 14/07/2018 – entro 60 gg la conversione in Legge con possibilità di modifiche.

 

Il Decreto prevede, tra l’altro rilevanti modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato, alla somministrazione di lavoro e aumento delle indennità in caso di licenziamento illegittimo.

Sinteticamente riportiamo quanto segue:

 

Apposizione del termine e durata massima.

  • Non superiore a 12 mesi (anziché gli attuali 36). In tal caso il contratto potrà essere acausale, cioè senza indicare la causa/esigenza per cui si assume il lavoratore;
  • non superiore a 24 mesi ma solo in presenza di specifiche causali;
  • si deve sempre fare riferimento al C.C.N.L. applicato (per eventuali specifiche disposizioni) e vengono escluse le attività stagionali;
  • la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di successione di contratti, non può superare i 24 mesi (anziché gli attuali 36);
  • in caso di rinnovo, vanno indicate le cause/esigenze per cui si assume;
  • in caso di proroga dello stesso rapporto, l’indicazione della causa/esigenza è necessaria solo se si superano i 12 mesi.

 

Proroghe e rinnovi.

Il contratto può essere rinnovato solo in presenza di:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee alla normale attività e per sostituzione di lavoratori assenti;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei non programmabili nella normale attività aziendale.
  • Proroghe solo se il contratto iniziale è inferiore ai 24 mesi (anziché gli attuali 36) e comunque per un massimo di 4 volte (anziché le attuali 5). 

 

Incremento contribuzione addizionale del contratto a termine.

  • Incremento contributivo + 1.40% (come attualmente)
  • Incremento contributivo + 0.50% ogni volta, per ogni rinnovo dopo i 12 mesi.

  

Indennità di licenziamento.

  • Incremento delle somme che l’azienda dovrà riconoscere al lavoratore in caso di procedimento espulsivo (licenziamento) senza i necessari estremi.
  • Non inferiore a 6 (anziché le attuali 4) e non superiore a 36 (anziché le attuali 24) mensilità.

 

Somministrazione.

  • E’ soggetta alla disciplina prevista per contratto a tempo determinato come modificato dal Decreto Dignità in tema di durata massima, causali, proroghe, rinnovi e maggiorazioni contributive (incremento del costo del lavoro).

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

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