I chiarimenti della Circolare dell’agenzia delle Entrate n. 26/2023 fanno sì che anche per l’anno 2024 i lavoratori del turismo possano beneficiare della tassazione agevolata come era stato previsto nella legge di Bilancio 2023.

Detassazione delle mance 2023 e 2024

In particolare, la circolare dell’Agenzia delle Entrate, fissa anche per il 2024 un reddito fiscale percepito complessivamente nell’anno precedente, e cioè per il 2023, pari a 50.000,00 € incluse le mance percepite e tassate con imposta sostitutiva e anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi e non appartenenti a redditi del settore turistico – ricettivo.

Si qualificano quindi come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le cosiddette mance) sia in contanti che attraverso mezzi di pagamento elettronici nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive, sottoponendole ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5% e riversate a dipendenti. 

Si sottolinea che il regime di tassazione sostitutiva è applicabile:

  • entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
  • ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente (2023) a 50.000,00 €;
  • salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.

Ne consegue che il regime di tassazione separata è il regime naturale di tassazione delle cosiddette mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore a tale regime di favore.

Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. 

I redditi soggetti a tassazione separata sopra descritti sono comunque computati ai fini della determinazione del reddito da prendere in considerazione per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Viene disposto che l’imposta sostitutiva sia applicata dal sostituto d’imposta che è il datore di lavoro e che comunque il lavoratore possa utilizzare la dichiarazione dei redditi per applicare il regime a lui più favorevole.

Il nostro Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

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