Deliberazione della Giunta provinciale n. 1095 del 03 agosto 2020
Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2

Abbiamo effettuato nei giorni scorsi la verifica dei requisiti aziende e lavoratori per accedere all’integrazione al reddito a favore di lavoratori sospesi dal lavoro per blocco temporaneo delle attività economiche in conseguenza dell’emergenza COVID-19 e stiamo inviando in questi giorni, con le paghe di agosto, le attestazioni previste

Cosa è?

Si tratta di un sostegno economico aggiuntivo rispetto alle integrazioni salariali quali Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), CIG in deroga, Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) o agli assegni ordinari dei Fondi di solidarietà, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro a seguito del blocco temporaneo delle attività economiche conseguente l’emergenza COVID-19.   

Requisiti del lavoratore

Per ciascun semestre dell’anno 2020, il lavoratore che desideri inoltrare domanda deve:

  • aver raggiunto almeno 300 ore di sospensione totali rapportate al part-time.
    Per il raggiungimento di tale monte ore potranno essere conteggiate, sia le ore di sospensione con causale COVID-19, sia eventuali ore di sospensione con altra causale riferibili al medesimo semestre (ad esclusione della causale per evento meteo). Il monte ore minimo di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale è dato applicando la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro effettuato rispetto all’orario contrattuale a tempo pieno;
  • essere stato impiegato presso una sede dell’azienda localizzata in provincia di Trento per tutto il periodo per cui l’integrazione salariale è riconosciuta.

Attenzione
Il sostegno non può essere richiesto nel caso in cui il lavoratore sia beneficiario dell’attualizzazione della quota A dell’Assegno unico provinciale, secondo la disciplina stabilita dall’art. 25 della legge provinciale n. 3/2020. 

Ammontare dell’integrazione al reddito

L’importo orario dell’integrazione è fissato in due soglie, calibrate sull’importo massimo dell’assegno di cassa integrazione guadagni erogabile:

  • a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all’importo relativo alla prima fascia di reddito, previsto annualmente a livello nazionale dall’INPS, per il 2020 pari a 2.159,48 euro, sono corrisposti 1,50 euro per ogni ora di sospensione dal lavoro;
  • a favore dei lavoratori percettori di indennità di cui alla seconda fascia di reddito, previsto annualmente a livello nazionale dall’INPS, per il 2020 superiore a 2.159,48 euro, sono corrisposti 1,00 euro per ogni ora di sospensione dal lavoro.

Il sostegno al reddito è liquidato in un’unica soluzione, per l’importo spettante con riferimento al semestre precedente, mediante versamento sul conto corrente indicato nella domanda. 

Modalità e termini di presentazione della domanda

Il lavoratore presenta la domanda esclusivamente online con le seguenti tempistiche:

  • dall’11 agosto 2020 ed entro il 31 ottobre 2020 alle ore 12.30, se sospeso dal lavoro nel primo semestre;
  • dall’1 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 alle ore 12.30, se sospeso dal lavoro nel secondo semestre.

Attenzione
La domanda di accesso all’integrazione al reddito è soggetta al pagamento di marca da bollo di 16,00 euro. Si invita pertanto a munirsi della marca da bollo prima di procedere con la compilazione online. Codice numerico e data di emissione riportati sulla stessa dovranno essere, infatti, inseriti a sistema.

1. Compilazione della domanda

Compilare in autonomia, a cura del lavoratore, la domanda online di accesso al sostegno attraverso la previa registrazione al sistema informatico presente:

2. Allegare l’attestazione che certifica la tipologia di sospensione

Accanto alla compilazione della domanda online, il lavoratore beneficiario deve allegare – all’interno del sistema informatico – un’attestazione rilasciata dal proprio datore di lavoro che certifica la tipologia di sospensione (causa COVID-19 ed eventuale altra causa), la fascia di reddito, la tipologia di contratto (tempo pieno o part time con relativa percentuale) e le ore di sospensione maturate nel semestre di riferimento evidenziando in particolare, per mese e per lavoratore, le ore di sospensione con causale COVID-19 successive alla data del 22 febbraio 2020 e le eventuali ore di cassa integrazione per altra motivazione (non per evento meteo).

Attenzione
Tale attestazione dovrà essere fornita dal datore di lavoro direttamente al lavoratore che abbia maturato le 300 ore minime rapportate al part-time di sospensione nel semestre, allegata alle buste paga del mese di agosto o di settembre 2020 o mediante altra modalità ritenuta idonea.
Si invita a presentare domanda solo quando in possesso dell’attestazione. 

3. Invio della domanda

Al termine della compilazione della domanda e dopo aver allegato l’attestazione che certifica la tipologia di sospensione, il sistema informatico provvederà ad inviare al richiedente, a garanzia dell’identità dello stesso, un codice OTP (One Time Password) al numero di cellulare o indirizzo di posta elettronica indicati nella domanda. Solo dopo l’inserimento corretto di tale codice nel sistema informatico, sarà abilitata la funzione di conferma e invio della domanda all’Amministrazione. Il sistema invierà quindi una ricevuta con l’indicazione della data e dell’ora dell’avvenuto invio della domanda all’Amministrazione.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

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