Art. 10 Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 e seguenti integrazioni
Entro la fine di maggio 2022 saranno inviate le attestazioni previste per il secondo semestre 2021.
La domanda va presentata on line dal lavoratore entro le ore 12.00 del giorno 31/05/2022 per le ore di sospensione maturate nel secondo semestre 2021.
In cosa consiste
Sostegno economico aggiuntivo rispetto alle integrazioni salariali quali Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), CIG in deroga, Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) o agli assegni ordinari dei Fondi di solidarietà FIS/FIT, FSBA, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro a seguito del blocco temporaneo delle attività economiche conseguente l’emergenza COVID-19.
I requisiti del lavoratore
Il lavoratore deve aver maturato almeno 300 ore di sospensione totali nel periodo 01/01/2021-31/12/2021. Per il raggiungimento di tale monte ore potranno essere conteggiate, sia le ore di sospensione con causale COVID-19, sia eventuali ore di sospensione con altra causale (ad esclusione della causale per evento meteo). Il monte ore minimo di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale è dato applicando la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro rispetto al tempo pieno.
Il lavoratore deve inoltre essere stato impiegato presso una sede dell’azienda localizzata in provincia di Trento per tutto il periodo per cui l’integrazione salariale è riconosciuta; in alternativa, deve essere residente in Provincia di Trento e aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in Provincia di Bolzano o altra Regione confinante, purché non sia assegnatario di analogo intervento erogato dall’Amministrazione territorialmente competente del luogo in cui svolge o ha svolto l’attività lavorativa.
Se il lavoratore ha già maturato il requisito delle 300 ore nel primo semestre e ha beneficiato del sostegno al reddito relativo, potrà presentare domanda per il secondo semestre (1 luglio 2021 -31 dicembre 2021), a prescindere dal numero di ore di sospensione maturate in tale secondo semestre; mentre non potrà richiedere un’integrazione per eventuali ulteriori ore di sospensione riferite al primo semestre e non inserite nella precedente domanda.
Il sostegno non può essere richiesto nel caso in cui il lavoratore abbia usufruito, nel 2021, dei benefici dell’attualizzazione della quota A dell’Assegno unico provinciale, secondo la disciplina stabilita dall’art. 25 della legge provinciale n. 3/2020.
L’ammontare dell’integrazione al reddito
È fissato in due soglie, calibrate sull’importo massimo dell’assegno di cassa integrazione guadagni erogabile:
- a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all’importo relativo alla prima fascia di reddito, previsto annualmente a livello nazionale dall’INPS, per il 2021 pari a 2.159,48 euro, sono corrisposti 1,50 euro per ogni ora di sospensione dal lavoro;
- a favore dei lavoratori percettori di indennità di cui alla seconda fascia di reddito, previsto annualmente a livello nazionale dall’INPS, per il 2021 superiore a 2.159,48 euro, sono corrisposti 1,00 euro per ogni ora di sospensione dal lavoro.
Il sostegno al reddito è liquidato in un’unica soluzione mediante versamento sul conto corrente indicato nella domanda, per l’importo spettante, e ai sensi del D.lgs. 73/2021 l’indennità di integrazione non concorre alla formazione del reddito imponibile ai dini della relativa tassazione.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Il lavoratore presenta la domanda esclusivamente on-line entro le ore 12.00 del 31 maggio 2022.
- sul sito di Agenzia del Lavoro
Attenzione
Per presentare la domanda il lavoratore deve essere in possesso del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).La domanda di accesso all’integrazione al reddito è esente da marca da bollo ai sensi del DPR 642/1972. Si invita pertanto di affrettarsi con la compilazione online. L’indennità è concessa entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.