Con la presente informiamo che il D. Lgs n. 81/2015 ha provveduto a ridisciplinare il lavoro accessorio, introducendo le seguenti novità:

  • Limiti economici alle prestazioni di lavoro accessorio:
  1. per i buoni che sono stati acquistati dal 25 giugno 2015 il limite di compensi percepibile dal lavoratore con riferimento alla totalità dei committenti diventa di € 7000 netti (circa € 9333 lordi) in un anno civile (inteso come periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre);
  2. i lavoratori percettori di misure a sostegno del reddito possono prestare lavoro accessorio nel limite di € 3000 netti (circa € 4000 lordi) all’anno per la totalità di committenti.

Con la circolare n. 170 del 13 ottobre 2015 l’Inps è intervenuto a chiarire i profili di compatibilità e cumulabilità tra i compensi di lavoro accessorio e le prestazioni erogate dall’istituto stesso, quali: indennità di mobilità, Naspi, Cassa integrazione guadagni.

INDENNITÀ DI MOBILITA’

Nel caso in cui il lavoratore svolga attività di lavoro accessorio per compensi superiori a € 3000 per anno civile, i compensi percepiti in eccesso sono compatibili con l’indennità di mobilità, ma cumulabili solo nel limite in cui sono utili a garantire al soggetto la percezione di un reddito pari alla retribuzione percepita nel momento della messa in mobilità. Il lavoratore entro 5 giorni dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio è tenuto a comunicare all’Inps il reddito presunto derivante dal lavoro accessorio nell’anno solare.

NASPI

Nel caso in cui i compensi superino il limite di € 3000, la prestazione Naspi sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data dell’inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento della Naspi o, se antecedente, la fine dell’anno. Il lavoratore che percepisce la Naspi deve comunicare all’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività di attività di lavoro accessorio e se questa era preesistente entro un mese dalla data di presentazione della domanda di Naspi, il compenso derivante dalla predetta attività.

CIG

Per i compensi percepiti oltre il limite di € 3000 per anno civile, il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate Laddove i compensi percepiti da lavoro accessorio superino il predetto limite, il lavoratore è tenuto a dare comunicazione preventiva all’Inps, pena la decadenza delle integrazioni salariali percepite, mentre non vi è tenuto qualora i compensi percepiti rientrino nel limite predetto.

  1. il committente imprenditore commerciale o professionista per ciascun lavoratore non deve superare il compenso totale di € 2020 netti (circa € 2693 lordi) nell’anno civile.
  • Modalità di acquisto dei voucher:
    • per i committenti imprenditori o professionisti:

Dal 13 agosto 2015

i committenti imprenditori o professionisti non possono più acquistare i buoni lavoro presso gli Uffici Postali

L’Inps con Circolare n 149/2015 specifica che nel periodo compreso tra il 25 giugno e il 12 agosto sono fatte salve le operazioni di acquisto, attivazione e relativo accredito di buoni cartacei –> quindi i voucher acquistati presso le poste fino al 12 agosto possono essere utilizzati fino ad esaurimento.

Per poter procedere ad acquistare i voucher ai tabacchini autorizzati:

–> i committenti imprenditori o professionisti, qualora siano costituiti come società devono firmare il modello SC53 che il nostro Studio provvederà a compilare con i dati del richiedente. Una volta avvenuta l’abilitazione da parte dell’Inps, il delegato dovrà recarsi ai tabacchini autorizzati munito della propria tessera sanitaria e acquistare i voucher in nome della società.

–> i committenti imprenditori o professionisti, che non sono costituiti come società (quali ditte individuali) possono acquistare i voucher presso i tabacchini autorizzati senza dover firmare il modello SC53, ma semplicemente acquistandoli con la propria tessera sanitaria e in nome proprio.

    • i committenti non imprenditori o professionisti:

possono acquistare i voucher presso i tabacchini autorizzati senza dover preventivamente compilare il modello SC53. Il servizio di acquisto presso le Sedi Inps non sarà più attivo. Il committente munito della propria tessera sanitaria deve acquistare i voucher a nome proprio e successivamente si potrà procedere all’attivazione.

  • Misura del voucher

In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale che dovrebbe andare a ridefinire il valore del buono lavoro, quest’ultimo conserva ancora il suo valore lordo di 10 euro valevole per un’ora di prestazione lavorativa.

Resta salva la possibilità di remunerare il lavoratore con più voucher per una singola ora di lavoro.

Si ricorda, inoltre, che il ricorso ai buoni lavoro (o voucher) è possibile esclusivamente nel rapporto diretto tra prestatore e datore di lavoro, mentre è escluso che un’impresa possa retribuire lavoratori con questa forma di contratto per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto e della somministrazione.

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