! ATTENZIONE: VERIFICHE da parte degli ORGANI ISPETTIVI IN ATTO !

Tale formazione obbligatoria si distingue in:

Formazione per le competenze di base e trasversale che è offerta da Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento (rilasciando VOUCHER FORMATIVI e per mezzo di ENTI FORMATORI riconosciuti).

Formazione professionalizzante che è  svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro; durata e modalità di erogazione sono stabilite a livello nazionale dai contratti collettivi o dagli accordi interconfederali (compilazione AGENDA FORMATIVA per le attività specifiche)

  • La durata della formazione di base e trasversale è determinata sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione: 
  • 120 ore per apprendisti privi di titolo di studio,
  • 80 ore per apprendisti in possesso di diploma scuola secondaria di 2° grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale, 
  • 40 ore per apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente.
  • Nel caso di formazione di base e trasversale può essere articolata in più stagioni; in tal caso la durata massima è rapportata alla durata dei singoli rapporti di lavoro:
  • per  contratti di durata fino a 3 mesi: 0 ore.
  • per contratti di durata superiore a 3 mesi fino a 6 mesi: 20 ore,
  • per contratti di durata superiore a 6 mesi: 40 ore.
  • Il percorso formativo per l’apprendista ha durata massima di 40 ore ogni annualità, fino ad un massimo indicativo di tre anni come stabilito dal C.C.N.L. applicato.
  • Il credito formativo di base e trasversale da parte dell’Agenzia del Lavoro è riconosciuto solo se la frequenza è pari o superiore all’80% di ogni singolo modulo.
  • La formazione professionalizzante è stabilita dal C.C.N.L. applicato per durata e contenuti formativi e va registrata sull’Agenda Formativa.
  • La formazione sulla sicurezza generale e specifica dell’apprendista è a carico dell’azienda ed è sempre obbligatoria.

Raccomandiamo pertanto la partecipazione ai CORSI di FORMAZIONE degli apprendisti e la compilazione periodica dell’AGENDA FORMATIVA.

IN CASO DI NON EFFETTUAZIONE DELLA FORMAZIONE, il rapporto di apprendistato può essere disconosciuto con conseguente versamento dell’intera contribuzione + sanzioni del 100%.

Tutte le valutazioni del caso verranno fatte in collaborazione con il nostro Studio.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

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