Modalità di richiesta della patente
A partire dal 1° novembre p.v. sarà possibile operare in cantiere solo dopo aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale; pertanto l’eventuale dichiarazione inviata tramite Pec nel periodo dall’1 al 31 ottobre 2024 non avrà più alcuna efficacia.
Per l’invio della richiesta da parte dell’azienda è necessario accedere al Portale dei Servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro all’indirizzo https://servizi.ispettorato.gov.it/ ed effettuare l’accesso ai servizi on-line tramite il proprio SPID.
Chi può presentare la domanda
Possono presentare la domanda di rilascio della patente: il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
Sanzioni
Nel caso in cui l’impresa o il lavoratore operino in cantiere senza la patente (o attestazione di qualificazione SOA valida) o vi operino con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti, verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6.000 euro.
Inoltre l’azienda subirà l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Per il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro.
Il nostro Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.