Scadenza consegna e trasmissione CU di fatto prorogata dal 16/03 al 31/03/2021 come da comunicato del MEF che sarà riportato nel c.d. “Decreto sostegni”.

Assenza COVID

Tenendo presente che in generale le assenze per quarantena del lavoratore interessato sono equiparate a malattia, ma non fanno parte del periodo di comporto (raggiungimento del periodo massimo indennizzabile) mentre le assenze per COVID19 sono equiparate a malattia normale, è obbligo del lavoratore produrre la corretta certificazione all’INPS al datore di lavoro.
Di seguito un riepilogo sintetico relativo ai figli minori:

Quarantena figlio minore 14 anni
  • Prevista per quarantena, malattia Covid-19 e sospensione attività didattica in presenza (DAD). In tal caso è previsto congedo straordinario, in alternativa fra i genitori, a carico INPS (indennità 50% della retribuzione con contribuzione figurativa, da valutare i requisiti richiesti) oppure la prestazione da remoto = smart working, qualora questa sia possibile.
Quarantena figlio minore tra i 14 anni e i 16 anni
  • Prevista per quarantena, malattia Covid-19 e sospensione attività didattica in presenza. In tal caso è previsto congedo straordinario a carico INPS (no indennità 50% della retribuzione no contribuzione figurativa, da valutare i requisiti richiesti) oppure la prestazione da remoto = smart working, qualora questa sia possibile.
Quarantena figlio disabile per sospensione didattica in presenza per scuole di ogni ordine e grado
  • Prevista per quarantena, malattia Covid -19 e sospensione attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni assistenziali chiusi. In tal caso è previsto congedo straordinario a carico INPS (indennità 50% della retribuzione con contribuzione figurativa, da valutare i requisiti richiesti).

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente Decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui sopra con diritto all’indennità del 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo o non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione o del bonus (previsto per particolari categorie dei settori servizi sanitari, forze dell’ordine, lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata), salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure sopra descritte.

Le modalità operative per accedere ai benefici sono stabilite dall’Inps.
Le misure descritte si applicano fino al 30 giugno 2021.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

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