La legge 69/2021 di conversione del Decreto Sostegni, ha confermato il raddoppio della soglia entro la quale beni e servizi erogati gratuitamente ai dipendenti non concorrono a formare reddito: anche per il 2021 (come per il 2020), l’importo limite resta quindi di 516,46 euro, a fronte dei 258,23 euro originari.
I buoni acquisto, una volta acquistati e prima di darli ai dipendenti, vanno sempre comunicati al nostro Studio perché devono obbligatoriamente girare su cedolino e NON devono superare il valore previsto dalla normativa, pena l’assoggettamento complessivo a contributi e tassazione.
Da utilizzare entro il 31/12/2021!
Le modalità di concessione sono sotto forma di voucher cartacei o elettronici, buoni acquisto spesa generi alimentari o altro, carburante o altre misure di welfare aziendale concessi gratuitamente dall’azienda ai propri dipendenti.
Attenzione però a non superare la soglia prevista individualmente per ogni lavoratore: in tal caso sarà l’intero ammontare erogato al dipendente a concorrere alla formazione del reddito.
Pertanto, occorre porre particolare attenzione alla corretta quantificazione del valore dei benefits, ai fini della determinazione della soglia di 516,46 euro va tenuto conto di tutti i benefit percepiti dal dipendente, sia in modalità ordinaria che sotto forma di voucher (cartacei e elettronici), anche se derivanti da più rapporti di lavoro in essere nel medesimo periodo d’imposta. NB. Erogazioni in natura e non in denaro!
Infatti, i fringe benefit rappresentano ad oggi uno dei principali strumenti utilizzati dalle imprese a beneficio dei lavoratori, proprio per via dell’esenzione fiscale.
Il regime impositivo dei fringe benefit:
L’art. 51 TUIR annovera diverse tipologie di fringe benefit e con riferimento a ciascuna di esse dispone un differente regime impositivo:
- fringe benefits a “base imponibile protetta”: si tratta delle erogazioni di beni e servizi di cui all’art. 51, comma 2, TUIR, che sono esclusi integralmente dalla formazione del reddito da lavoro dipendente (Piani Welfare);
- fringe benefits a “base imponibile convenzionale”: si tratta delle erogazioni di beni e servizi di cui all’art. 51, comma 4, TUIR, che sono esclusi integralmente dalla formazione del reddito da lavoro dipendente (es. auto aziendali per uso promiscuo, prestiti, fabbricati in uso ai dipendenti);
- fringe benefit: erogazione dei beni e servizi, che non concorrono alla formazione del reddito fino a 258,23 euro, di cui all’art. 51, comma 3, TUIR. Possono essere concessi anche individualmente al dipendente.
Qualora l’azienda volesse cedere beni prodotti/commercializzati dall’azienda: il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista (valore normale del bene).
Contattateci per ulteriori chiarimenti, cordiali saluti.