Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un importo (pari alla retribuzione annua divisa per il coefficiente fisso 13,5) che fa parte della retribuzione e viene accantonato dal datore di lavoro per ogni mese di lavoro svolto. E’ regolato dall’art 2120 del Codice Civile. 

Dall’importo va detratto lo 0,50% per il contributo IVS che viene versato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La somma è annualmente rivalutata sulla base dell’indice dei prezzi indicata dall’ISTAT.

Il pagamento avviene alla cessazione del contratto ma la legge prevede che una parte della somma, in alcuni specifici casi, possa essere anticipata.

L’opportunità di ottenere un anticipo sull’importo del TFR maturato è realizzabile solo a determinate condizioni:

  • il lavoratore che chiede l’anticipo del TFR deve avere almeno 8 anni di anzianità nell’azienda e deve dimostrare la causa della richiesta tra le tre opzioni seguenti:
  1. l’acquisto/(ristrutturazione) della prima casa per sé o per i propri figli. Si deve produrre documentazione di acquisto della casa come ad esempio il compromesso di vendita;
  2. la necessità di sostenere spese sanitarie. Si deve produrre documentazione sanitaria;
  3. sostenere le spese durante i periodi di fruizione di specifici congedi.
  • Dal punto di vista aziendale, possono essere soddisfatte le richieste solo per il 10% dei lavoratori che hanno diritto e comunque non oltre il 4% del totale dei dipendenti (nelle aziende con meno di 25 dipendenti non vi è l’obbligo di anticipazione poiché il 4% sarà pari a 0,96 dipendenti, ossia meno dell’unità).
  • L’importo massimo dell’anticipo di TFR è pari al 70% dell’importo maturato alla data della richiesta.

L’anticipazione può essere chiesta soltanto una volta nel corso dello stesso rapporto di lavoro ed è detratta, a tutti gli effetti, dal TFR accantonato. Si fa riferimento anche al C.C.N.L. applicato e alle condizioni di accordo tra le parti che necessitano sempre del consenso da parte del datore di lavoro. In ogni caso l’anticipazione va contenuta entro il 70% nonché entro il limite del 10% degli aventi diritto e del 4% del numero totale dei dipendenti.

N.B. L’erogazione delle anticipazioni TFR senza che siano presenti i requisiti e le condizioni stabilite all’art. 2120 c.c. è soggetta all’obbligazione contributiva, con onere del datore di lavoro di dimostrare la sussistenza di tali requisiti (Cass. 22.2.2021 n. 4670).

Il nostro Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e per l’eventuale supporto nella gestione delle pratiche.

Cordiali saluti.

Categorie: Informative